Può l’azienda corrispondere l’indennità di partecipazione al tirocinante già percettore di una qualsiasi forma di sostegno al reddito?
Tuttavia, nulla vieta al soggetto ospitante di erogare ugualmente al tirocinante un’indennità di partecipazione.
In questo caso, il tirocinio e la percezione della relativa indennità non determinano la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante.
Anche alla luce delle indicazioni contenute nella circolare INPS n. 142 del 18/12/2012, quindi, il mantenimento dello stato di disoccupazione determina la possibilità del cumulo dei trattamenti di sostegno al reddito (ASPI) con l’indennità di partecipazione prevista dal tirocinio.
Nello specifico, infatti, la circolare sopracitata prevede la decadenza dal trattamento di sostegno al reddito - ASPI solo al verificarsi dei seguenti casi specifici:
- perdita dello status di disoccupazione;
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi;
- inizio di attività autonoma, senza l’effettuazione delle comunicazioni di cui alla Legge 92/2012 art. 2, co.17;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità.
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