Quale normativa regionale dovranno applicare le aziende con più sedi territoriali?


Recependo l’art. 2, comma 5-ter, Decreto Legge n. 76/2013 convertito dalla Legge n. 99/2013, i nuovi indirizzi della Regione Lombardia hanno introdotto, per le imprese che hanno più sedi territoriali, la possibilità di scegliere se applicare ai tirocini la normativa della Regione dove è realizzato il tirocinio ovvero la normativa della Regione nel cui territorio è ubicata la sede legale dell’azienda.

Pertanto, le aziende multilocalizzate che vogliono attivare un tirocinio presso una propria sede situata in Regione Lombardia possono validamente applicare al tirocinio la normativa della Regione in cui è ubicata la loro sede legale. Questo è possibile poichè la Lombardia, regione in cui si svolge operativamente il tirocinio, ha previsto specificamente questa facoltà di scelta.

Come si dovrà operare, invece, se un’azienda con sede legale in Lombardia volesse attivare un tirocinio in una sua sede ubicata in un’altra regione italiana? Potrà applicare a quel tirocinio la normativa lombarda?

In questo caso, il ragionamento è più complesso. Infatti, sebbene il D.L. n. 76/2013 e l’Accordo Stato Regioni del gennaio 2013 abbiano aperto per le aziende multilocalizzate la possibilità di fare riferimento alla sola disciplina della regione dove è ubicata la sede legale, non va dimenticato che - avendo la riforma costituzionale del 2001 attribuito alle regioni competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale – la normativa regionale prevale sempre su quella nazionale.

Pertanto, la società con sede legale in Lombardia dovrà verificare se anche la normativa della regione sul cui territorio si svolgerà operativamente lo stage abbia recepito le disposizioni di cui al decreto e all’Accordo Stato-Regioni.




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