Indennità di partecipazione


Per i soli tirocini extracurricolari (“formativi e di orientamento” e di “inserimento/reinserimento al lavoro”) vi è l’obbligo di riconoscere al tirocinante un’indennità che non potrà essere inferiore a 400 euro lorde mensili.

L’indennità potrà essere ridotta a 300 euro lorde nei seguenti casi: siano corrisposti buoni pasto;
  • sia erogato un servizio mensa;
  • il tirocinio non implichi un’attività superiore a 4 ore giornaliere.

L’indennità non è dovuta nel caso in cui il tirocinante sia un lavoratore sospeso dal lavoro o disoccupato già percettore di forme di sostegno al reddito (ASPI). In questo specifico caso, il tirocinio e la percezione della relativa indennità non determinano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto.

Per i tirocini attivati in favore di persone disabili e soggetti svantaggiati (art. 4, Legge n. 381 del 8 novembre 1991), al fine di garantire le finalità di inclusione proprie di questa tipologia di tirocinio, l’indennità di partecipazione è determinata dalla Convenzione di tirocinio e dal Progetto formativo individuale tenendo conto, per i soggetti disabili, della valutazione delle capacità e abilità residue del tirocinante espresse dal comitato tecnico provinciale.

Per quanto riguarda invece i tirocini curricolari, l’azienda ospitante non ha l’obbligo di corrispondere un’indennità di partecipazione. Nel caso in cui venga comunque riconosciuto un compenso economico, esso deve essere definito nella Convenzione e nel Progetto formativo.


Il trattamento fiscale dell’indennità

Solo dal punto di vista fiscale, le somme corrisposte ai tirocinanti sono assimilabili a redditi da lavoro dipendente.

Di conseguenza, le imposte relative alle somme corrisposte ai tirocinanti si determinano seguendo le stesse regole previste per i redditi da lavoro dipendente.

Da questo principio deriva:
  • l’assoggettamento delle somme corrisposte alla ritenuta d’acconto con scaglioni e aliquote Irpef;
  • l’applicazione anche al tirocinante delle stesse detrazioni previste per i lavoratori dipendenti;
  • il versamento delle ritenute da eseguire entro il 16 del mese successivo al pagamento dell’assegno di studio (utilizzando il codice tributo 1004);
  • l’applicazione delle addizionali regionali e comunali, se dovute, con le stesse regole del lavoro dipendente;
  • la consegna al tirocinante del modello CUD nei termini di legge;
  • l’inclusione dei dati nel modello 770.

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