Indennità di partecipazione
L’indennità potrà essere ridotta a 300 euro lorde nei seguenti casi: siano corrisposti buoni pasto;
- sia erogato un servizio mensa;
- il tirocinio non implichi un’attività superiore a 4 ore giornaliere.
L’indennità non è dovuta nel caso in cui il tirocinante sia un lavoratore sospeso dal lavoro o disoccupato già percettore di forme di sostegno al reddito (ASPI). In questo specifico caso, il tirocinio e la percezione della relativa indennità non determinano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto.
Per i tirocini attivati in favore di persone disabili e soggetti svantaggiati (art. 4, Legge n. 381 del 8 novembre 1991), al fine di garantire le finalità di inclusione proprie di questa tipologia di tirocinio, l’indennità di partecipazione è determinata dalla Convenzione di tirocinio e dal Progetto formativo individuale tenendo conto, per i soggetti disabili, della valutazione delle capacità e abilità residue del tirocinante espresse dal comitato tecnico provinciale.
Per quanto riguarda invece i tirocini curricolari, l’azienda ospitante non ha l’obbligo di corrispondere un’indennità di partecipazione. Nel caso in cui venga comunque riconosciuto un compenso economico, esso deve essere definito nella Convenzione e nel Progetto formativo.
Il trattamento fiscale dell’indennità
Solo dal punto di vista fiscale, le somme corrisposte ai tirocinanti sono assimilabili a redditi da lavoro dipendente.Di conseguenza, le imposte relative alle somme corrisposte ai tirocinanti si determinano seguendo le stesse regole previste per i redditi da lavoro dipendente.
Da questo principio deriva:
- l’assoggettamento delle somme corrisposte alla ritenuta d’acconto con scaglioni e aliquote Irpef;
- l’applicazione anche al tirocinante delle stesse detrazioni previste per i lavoratori dipendenti;
- il versamento delle ritenute da eseguire entro il 16 del mese successivo al pagamento dell’assegno di studio (utilizzando il codice tributo 1004);
- l’applicazione delle addizionali regionali e comunali, se dovute, con le stesse regole del lavoro dipendente;
- la consegna al tirocinante del modello CUD nei termini di legge;
- l’inclusione dei dati nel modello 770.
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