La durata dello stage



Gli stage curriculari hanno una durata conforme agli ordinamenti didattici del corso di studio di riferimento.

Per i tirocini extracurricolari le durate massime, comprese le eventuali proroghe, sono le seguenti:
  • 6 mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
  • 12 mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento;
  • fino a 24 mesi per persone disabili o soggetti svantaggiati.
I tirocini estivi di orientamento devono, invece, essere realizzati durante la sospensione estiva delle attività didattiche per una durata non superiore a 3 mesi.

Il tirocinante potrà svolgere lavoro notturno (fascia oraria dalle 23 alle 7) se previsto nelle intese aziendali e in linea con le tutele previste dalla normativa vigente e a condizione che l’attività aziendale giustifichi tale modalità di svolgimento del tirocinio.

ma quanto deve durare uno stage?

La durata deve essere commisurata a quanto si impara.
Quello della durata dello stage è oggi un tema dibattuto e delicato, sia per la compresenza di norme regionali che regolano questo aspetto in modo diverso, sia per l’accresciuta attenzione alla qualità formativa dei tirocini da parte dei soggetti promotori chiamati ad attivarli.

Prima di tutto, è bene ricordare che le norme - nazionali o regionali che siano - indicano sempre durate “massime” e ciò non vuol dire che un progetto formativo di stage debba necessariamente essere avviato per il periodo di tempo più ampio consentito.

Inoltre, la determinazione della durata di uno stage non rappresenta un atto unilaterale dell’azienda ospitante, ma deve essere condivisa con il soggetto promotore del tirocinio che dovrà, quindi, autorizzarla attraverso il progetto formativo. Questo principio è tanto più valido nel caso dei tirocini curriculari, dove l’istituzione educativa che funge da soggetto promotore (scuola, università o altro ente formativo) deve riconoscere e convalidare l’esperienza di stage sulla base di un numero predefinito di crediti formativi o, comunque, assegnandogli una durata standard fissata dagli ordinamenti didattici.

In linea di principio, quando si avvia la progettazione di uno stage, è opportuno correlare sempre la sua durata ai contenuti formativi, stabilendo una sorta di “proporzione diretta” tra il volume e la complessità delle nuove competenze che lo stagista andrà ad acquisire nel corso del tirocinio e la durata del tirocinio stesso.

In altre parole, quanto più complessi e articolati saranno gli obiettivi formativi di uno stage, tanto più lungo potrà essere lo stage stesso.

In questo senso, anche le richieste di proroga dello stage (ammissibili entro i vincoli di legge sulle durate massime) devono essere giustificate da obiettive ragioni formative: il periodo aggiuntivo richiesto dall’azienda deve “servire” per far acquisire allo stagista nuove competenze o per consolidare abilità ancora non del tutto sviluppate, ma funzionali al pieno conseguimento degli obiettivi formativi dello stage.


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