Le coperture assicurative

Come comportarsi in caso di infortunio?


In caso di infortunio del tirocinante l’azienda ospitante deve immediatamente informare il soggetto promotore che dovrà provvedere entro 48 ore a darne comunicazione sia all’INAIL, sia alla compagnia di assicurazione e all’Autorità di pubblica sicurezza.


Queste comunicazioni obbligatorie sono da effettuare solo nel caso in cui l’infortunio comporti un’assenza di durata superiore a 3 giorni di calendario. Se la durata è inferiore, è sufficiente la sola indicazione nel registro degli infortuni.


Il soggetto promotore ha l’obbligo di assicurare lo stagista presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Le coperture assicurative devono riguardare tutte le attività svolte dal tirocinante e rientranti nel progetto formativo, comprese quelle eventualmente svolte al di fuori della sede in cui ha luogo il tirocinio. A questo scopo, è particolarmente importante che l’azienda comunichi con precisione al soggetto promotore le eventuali trasferte e missioni fuori sede previste per il tirocinante nell’attuazione del progetto formativo.

I dati sulle coperture assicurative devono essere riportati nel progetto formativo.

La convenzione può esplicitamente prevedere che sia il soggetto ospitante ad assumersi l’obbligo delle coperture assicurative.



Come deve procedere un’azienda che attiva un tirocinio curriculare con uno studente, cittadino UE, che frequenta una scuola/università di un Paese UE?

L’azienda ospitante dovrà, in primo luogo, verificare che all’interno del documento formale di attivazione del tirocinio l’ente formativo straniero abbia previsto le idonee coperture assicurative e anti-infortunistiche. In questo caso, la società non ha altre incombenze in merito.

Qualora, invece, le coperture assicurative non siano previste oppure siano state previste con limitazioni (es. con sola validità all’interno dei confini nazionali del paese), la società dovrà procedere alla loro attivazione ovvero alla loro integrazione.


Il regime assicurativo dei tirocini

Ai sensi della circolare INAIL n. 16 del 4 marzo 2014, i tirocini, sia curricolari che extra-curricolari, sono qualificati allo stesso modo dei corsi di istruzione e formazione professionale. Pertanto ad essi si applicherà il tasso di tariffa proprio della voce 0611.



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