Stage curriculari
Gli stage curriculari hanno le seguenti caratteristiche:
- Possono essere svolti da studenti di almeno 15 anni di età che siano:
a) iscritti a percorsi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione presso un’istituzione scolastica secondaria superiore o un’istituzione formativa regionale accreditata;
b) iscritti a percorsi di diploma professionale regionale di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) o di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
c) iscritti a corsi universitari (lauree, lauree magistrali, master universitari, dottorati di ricerca) o a percorsi di alta formazione svolti presso le istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM);
d) iscritti a master realizzati da istituti di alta formazione o scuole di management pubbliche o private, accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale.
- Sono promossi dall’istituzione formativa frequentata dallo studente.
- Devono essere attivati all'interno del periodo di frequenza del corso di studi – anche se svolti al di fuori del periodo di calendario scolastico o accademico - e devono prevedere un riconoscimento formale dell’esperienza effettuata nelle modalità previste dai singoli regolamenti didattici del corso di studi (assegnazione di crediti formativi dedicati, rilascio di un “diploma supplement”, rilascio di un certificato effettuazione stage ecc.).
- La loro durata è determinata dagli ordinamenti didattici del corso di studio di riferimento.
- Sono esclusi: dalle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione, dall’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione e dal rilascio di un’attestazione specifica per la certificazione dei risultati conseguiti.
Inoltre, ad essi non si applicano: il vincolo per l’azienda di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio, i vincoli numerici parametrati alle risorse umane nell’unità operativa di svolgimento, il vincolo di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio ovvero di avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.
Rientrano nel novero dei tirocini curricolari anche:
- quelli attivati all’interno di corsi di formazione professionale autorizzati e finanziati da Regioni e Province in ambito FSE;
- i progetti di alternanza scuola-lavoro;
- i cosiddetti “internati” di tesi (utilizzati solitamente per la stesura di tesi sperimentali nelle facoltà medico-scientifiche);
- le esperienze legate alla realizzazione di un elaborato di fine corso (tesina, project-work, ecc.).
Non rientrano, invece, nei tirocini curricolari:
- i periodi di pratica professionale e i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti/regolamentati o per il riconoscimento di qualifiche professionali possedute dai cittadini UE;
- i tirocini transnazionali promossi sul territorio regionale (es. tirocini realizzati nell’ambito di programmi comunitari per l’istruzione e la formazione);
- tirocini rivolti a soggetti extracomunitari non residenti o non già in condizioni di regolarità;
- borse di studio, volte a sostenere attività di studio, ricerca e specializzazione;
- altri interventi e misure previste da norme speciali, quali ad es. i tirocini attivati dalle cooperative sociali.
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