Stage extra-curriculari
Rientrano nell’ambito degli stage extracurricolari quattro sotto-categorie di stage:
- tirocini “formativi e di orientamento”
- tirocini di “inserimento/reinserimento al lavoro”
- tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro in favore di disabili e persone svantaggiate
- tirocini estivi di orientamento
Tirocini di formazione e orientamento
Sono gli stage finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani nella fase di transizione scuola-lavoro mediante una formazione all’interno di un ambiente produttivo e la conoscenza anticipata del mondo del lavoro attraverso la sperimentazione di un determinato ambito professionale.Gli stage di formazione e di orientamento:
- durano al massimo 6 mesi, comprese le eventuali proroghe;
- possono essere promossi a favore di soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi, inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati e occupati con contratti lavoro o collaborazione a tempo ridotto.
COME SI CERTIFICA LO STATUS DI INOCCUPAZIONE/DISOCCUPAZIONE CON RIGUARDO ALL’ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO AL LAVORO?
Per attestare lo status di inoccupato o disoccupato, è necessario essere iscritti al Centro per l’Impiego nel cui ambito di competenza si trova il domicilio o, comunque, auto-certificare che si è iscritti.
Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro
Sono gli stage finalizzati al placement (eventuale trasformazione del tirocinio in rapporto di lavoro) o a far acquisire competenze e abilità professionalizzanti utili a rafforzare l’impiegabilità della persona sul mercato del lavoro.I tirocini di inserimento vengono solitamente promossi da strutture, sia pubbliche sia private, che operano nel campo delle politiche attive del lavoro e dotate di accreditamento regionale alla formazione o al lavoro. Gli stage di inserimento/reinserimento al lavoro:
- durano al massimo 12 mesi, comprese le eventuali proroghe;
- possono essere promossi a favore di:
- soggetti inoccupati in cerca di occupazione;
- soggetti disoccupati;
- lavoratori sospesi;
- lavoratori in mobilità;
- lavoratori occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto.
QUAL È LA DIFFERENZA TRA “DISOCCUPATO” E “INOCCUPATO”?
I termini “disoccupato” e “inoccupato” indicano due status diversi della persona. Pur trattandosi in entrambi i casi di persone iscritte al Centro di Impiego e non attive nel mondo del lavoro, lo status di inoccupato si distingue da quello di disoccupato sotto diversi aspetti. In particolare:
È inoccupato colui che non ha mai svolto un'attività lavorativa sia come lavoratore subordinato, sia come lavoratore autonomo. Lo status di inoccupazione è disciplinato dal D. Lgs. del 19 dicembre 2002 n. 297, che definisce gli inoccupati di lunga durata coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani.
È disoccupato colui che, privo di lavoro, è immediatamente disponibile alla ricerca e allo svolgimento di un’attività lavorativa. È disoccupato di lunga durata colui che, dopo aver perso il posto di lavoro o cessato l'attività di lavoro autonomo, è alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi con i servizi competenti. I mesi necessari per essere definito disoccupato di lunga durata scendono a 6 nel caso dei giovani tra i 18 e i 25 anni compiuti (29 anni compiuti se in possesso di diploma di laurea).
Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro in favore di disabili e persone svantaggiate
Sono finalizzati a creare condizioni favorevoli allo svolgimento di esperienze di tirocinio da parte di persone caratterizzate da condizioni di disabilità o svantaggio previste dall’art. 4, legge n. 381 del 8 novembre 1991Per questo motivo ad essi si applicano disposizioni specifiche in tema di durata e, allo stesso tempo, sono sottoposti ad un regime di vincoli meno stringente.
Nello specifico:
- per i soggetti svantaggiati, la durata massima è di 12 mesi (con possibilità di estensione a 24 mesi previo parere favorevole di ente competente)
- per i disabili, la durata massima è di 24 mesi (fatte salve valutazioni espresse dal Comitato Tecnico Provinciale)
- non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nell’unità operativa di svolgimento;
- il Progetto formativo può prevedere, al fine di garantire le finalità di inclusione, anche l’acquisizione di professionalità elementari.
torna su
Tirocini estivi di orientamento
Si tratta di esperienze promosse in favore di studenti durante le vacanze estive, con finalità orientativa o di addestramento pratico. A differenza dei tirocini curriculari, essi non sono direttamente riconducibili al piano di studi del tirocinante e non concorrono al completamento degli obiettivi da questo previsti.Questa tipologia di tirocini non dovrà avere una durata superiore a 3 mesi.
Inoltre, come avviene per gli stage curriculari, ad essi si applica un regime di vincoli meno stringente (es. vincoli numerici, divieto di realizzare più tirocini con lo stessa persona).
torna su
Home > Le regole dello stage > Le tipologie di stage > Stage extra-curriculari