I limiti alla cumulabilità delle esperienze di stage


La legge regionale della Lombardia fissa precise disposizioni in merito alla cumulabilità delle esperienze di stage extra-curriculare.

In particolare, le imprese ospitanti possono realizzare un solo tirocinio extra-curricolare (“formativo e di orientamento” o di “inserimento/reinserimento al lavoro”) con il medesimo tirocinante.

Inoltre, il soggetto ospitante non può attivare un tirocinio con soggetti con i quali abbia già avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione.









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