I limiti al numero degli stagisti


Per quanto riguarda i limiti numerici di tirocinanti che possono essere presenti in azienda nello stesso periodo, la legge della Lombardia fissa un quoziente determinato sulla base della forza lavoro presente presso la stessa unità produttiva.

In particolare, il conteggio deve essere effettuato sul totale delle risorse umane presenti nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio, dove per “risorse umane” deve qui intendersi:
  • il titolare o i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;
  • i lavoratori con contratto a tempo indeterminato;
  • i lavoratori con contratto a tempo determinato o di collaborazione non occasionale di durata pari ad almeno 12 mesi;
  • i soci lavoratori di cooperative (L. 3.04.2001 n. 142), con rispetto del limite minimo di durata di 12 mesi.
In particolare:
  • imprese composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: non più di un tirocinante;
  • imprese con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: non più di due tirocinanti;
  • imprese con risorse umane in numero superiore a 20 lavoratori: numero di tirocinanti non superiore al 10%, con arrotondamento all’unità superiore.

E se l’azienda opera in più sedi?

La normativa della Regione Lombardia introduce, in capo all’azienda ospitante, dei limiti quantitativi all’inserimento contestuale di più tirocinanti.

In particolare, per la verifica dei numeri occorre fare riferimento al concetto di “unità produttiva” (vd. box), cioè qualsiasi stabilimento o struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, che eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo a una frazione o a un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale.

Pertanto il numero massimo di tirocinanti ospitabili deve essere determinato sulla base dell’organico di personale relativo all’unità produttiva alla quale afferisce la sede di svolgimento del tirocinio.

IL CONCETTO DI “UNITÀ PRODUTTIVA

Per la verifica del numero massimo di stagisti che è possibile accogliere in azienda occorre fare riferimento al concetto di “unità produttiva”.
Non esiste una definizione unica di unità produttiva. Possiamo mutuare quella del Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. Del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni) che definisce come unità produttiva “qualsiasi stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.
Questa definizione, peraltro, riprende gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza, sia di merito, sia di legittimità. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, “per unità produttiva deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo a una frazione o a un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale".
Ne consegue che deve escludersi la configurabilità di un'unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto a una frazione dell'attività produttiva della stessa (Cass. civ., sez. Lavoro 04-10-2004, n. 19837; conforme Cass. civ., sez. Lavoro, 14-06-1999, n. 5892).


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