Diritti e doveri dello stagista
- a svolgere le attività previste dal Progetto formativo e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività del datore di lavoro;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l’effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
- rispettare, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, l’obbligo di riservatezza circa dati, informazioni e conoscenze in merito a prodotti, processi produttivi, procedimenti amministrativi e processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio ed ogni altra informazione relativa all'azienda, alla sua organizzazione, alle sue attività e ai suoi programmi di cui venga a conoscenza;
- eseguire i compiti secondo le indicazioni ricevute dal tutor del soggetto ospitante, nell’ambito di quanto previsto dal Progetto Formativo;
- richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi;
- frequentare gli ambienti aziendali e utilizzare le attrezzature poste a disposizione secondo i tempi e le modalità previste dal Progetto Formativo, rispettando le norme e le prassi aziendali di cui verrà portato a conoscenza.
Inoltre, lo stagista può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico e al tutor aziendale.
Al termine del tirocinio, lo stagista ha diritto alla certificazione delle competenze acquisite, anche ai fini della definizione del proprio profilo formativo e professionale o di ingresso e reingresso in percorsi formali di istruzione e istruzione e formazione professionale, in coerenza con il progetto formativo realizzato.
La certificazione è rilasciata, nel rispetto della regolamentazione regionale in materia, dagli operatori accreditati del sistema regionale ai servizi di istruzione e formazione professionale o ai servizi al lavoro.
Nello specifico, l’ente promotore rilascia un attestazione di svolgimento del tirocinio e lo registra sul libretto formativo del cittadino, ove previsto, se il tirocinante ha garantito una presenza di almeno il 70% della durata prevista.Per i tirocini curriculari non è previsto il rilascio di un’attestazione specifica o la registrazione sul Libretto formativo.
Gli accordi di non divulgazione (NDA)
I progetti formativi di stage prevedono solitamente un generico impegno del tirocinante alla riservatezza. Tuttavia, alcuni progetti formativi - soprattutto nel caso di stage in ambito tecnico-scientifico o, comunque, caratterizzati da particolari contenuti innovativi - possono essere sottoposti alla sottoscrizione di un accordo integrativo di non divulgazione, detto anche in inglese “Non Disclosure Agreement” (NDA).
Altre denominazioni comunemente usate sono: accordo di divulgazione confidenziale (Confidentiality Disclosure Agreement, CDA); accordo di confidenzialità (Confidentiality Agreement) o accordo di segretezza (Secrecy Agreement).
Al di là delle denominazioni, si tratta di accordi attraverso i quali il tirocinante si impegna nei confronti dell’azienda ospitante a non svelare le informazioni indicate dall'accordo stesso. L’NDA dà, perciò, all’impresa la possibilità di proteggere da sfruttamenti non autorizzati il know-how riguardante la propria attività, i prodotti, i processi produttivi.
L’NDA ha, tra le altre cose, lo scopo di:
Nell’accordo di “Non Disclosure” si inserisce, in genere, anche:
- tutelare le “informazioni riservate” che possono essere acquisite nell’ambito del progetto formativo di stage;
- attestare la non cessione dei diritti di proprietà intellettuale dell’impresa ospitante su tali informazioni;
- descrivere come trattare le informazioni riservate che vengono scambiate tra le parti;
- evidenziare che non può esserci, da parte del tirocinante, sfruttamento economico delle informazioni riservate dell’altra parte nemmeno al termine dello stage, se non a seguito di eventuali, ulteriori accordi economici.
- il termine di validità dell’accordo stesso;
- il termine (anche in anni, indipendentemente dalla durata del progetto formativo di stage) della confidenzialità delle informazioni;
- gli obblighi del tirocinante riguardo alle informazioni confidenziali;
- i tipi di divulgazioni ammesse.
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