Stage per i cittadini stranieri


Si possono distinguere due casi:

STAGE PER STRANIERI: SPESE SUPPLEMENTARI PER LE IMPRESE OSPITANTI

Rientra tra le responsabilità del soggetto ospitante del tirocinio attivato per persone straniere quella di garantire allo stagista vitto e alloggio, oltre alle spese di viaggio per il rientro della persona nel Paese di provenienza al termine dell'esperienza.


Cittadini UE

Nel caso di straniero cittadino di un Paese dell’Unione Europea non vi è alcuna procedura particolare per l’attivazione di tirocini poiché, in quanto cittadino comunitario, è equiparato sotto questo aspetto al cittadino italiano e si applica, di conseguenza, la normativa nazionale e quella regionale di riferimento.


Cittadini non UE

La normativa nazionale (Decreto Interministeriale del 22 marzo 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006) rende possibile anche per i cittadini provenienti da Paesi extra-Ue usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all'inserimento lavorativo.

La legge distingue il caso in cui il rapporto di tirocinio debba instaurarsi con un cittadino extra-comunitario regolarmente residente in Italia (ad esempio con un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio) da quello in cui lo stesso rapporto si debba instaurare con un cittadino extra-Ue che si trova all'estero.

Ciascuno dei due casi è diversamente disciplinato.

Ipotesi A - Straniero regolarmente soggiornante in Italia

Se il cittadino straniero è già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (ad esempio per studio, lavoro subordinato o ricongiungimento familiare), la procedura non differisce da quella utilizzata per i cittadini italiani.

Come pre-requisito essenziale per l’avvio della pratica di attivazione dello stage, è opportuno che le imprese verifichino col candidato l’effettiva sussistenza del permesso di soggiorno pienamente valido.

È possibile richiedere la proroga del permesso per motivi di studio nel caso di tirocini da avviare in prossimità della scadenza del permesso stesso.


Ipotesi B – Straniero che si trova all’estero

La possibilità per i cittadini extra-Ue che si trovano all'estero di entrare in Italia per svolgere un periodo di tirocinio formativo e di orientamento rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle “quote”, previsti da uno specifico articolo del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998 - art. 27, lett. F) e dai provvedimenti successivi che ne hanno precisato l'ambito di applicazione.

La disciplina prevede la possibilità di ingresso in Italia per i cittadini extra-Ue in condizione di disoccupazione o di inoccupazione che, per finalità formative, siano chiamati a svolgere in unità produttive del nostro Paese attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un corso di formazione professionale.

La durata massima determinata per questi tirocini è di 24 mesi (art. 44-bis del D.P.R. 394/99 e succ. mod.), comprese le eventuali proroghe.

Ai fini dell'ingresso per tirocinio formativo e di orientamento non è richiesto un nulla osta al lavoro.

I progetti di tirocinio per extra-comunitari che si trovano all’estero necessitano di essere preventivamente vistati dalle Regioni, secondo la procedura e i fac-simile di modulistica determinati dalle Regioni stesse.

Al tirocinante viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato direttamente dalla rappresentanza diplomatico-consolare, nei limiti di un contingente determinato annualmente.

Questo permesso di soggiorno (a differenza di tutti gli altri permessi rilasciati ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico sull'immigrazione) può essere convertito, a conclusione del tirocinio svolto, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, qualora il datore di lavoro presso cui il tirocinio è svolto o altro datore di lavoro siano disposti ad assumere il tirocinante con regolare contratto di lavoro.

La conversione è possibile solo nei limiti della quota annualmente stabilita con il decreto flussi.



La procedura vigente in Lombardia

La Regione Lombardia ha stabilito per questo tipo di tirocini una procedura apposita che prevede, da parte di un nucleo di valutazione ad hoc, l’apposizione di un visto regionale obbligatorio sui progetti formativi.

Il progetto formativo e la convenzione col soggetto promotore devono essere predisposti utilizzando la modulistica standard fornita dalla Regione stessa.

La Regione Lombardia ha stabilito che i progetti debbano obbligatoriamente contenere un modulo di competenza relativa all’area linguistica e uno sui temi della prevenzione e della sicurezza.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, il nucleo di valutazione formula il proprio parere ai fini dell’apposizione del visto regionale al progetto formativo di tirocinio.

Dopo aver ottenuto il visto regionale, l’azienda può direttamente richiedere all’autorità diplomatico-consolare italiana del Paese di residenza della persona il rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio/formazione, che consentirà al cittadino extra-comunitario di entrare in Italia per effettuare il tirocinio.

Entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, il cittadino extra-comunitario deve richiedere il rilascio del permesso di soggiorno alla Questura competente: per farlo deve recarsi presso uno “Sportello Amico” di Poste Italiane e inviare l’apposito “kit” di richiesta del permesso di soggiorno. Contestualmente gli viene rilasciata l’assicurata postale comprovante la presentazione della richiesta e la convocazione negli uffici della Questura centrale per definire la pratica di rilascio del permesso, previa sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici.

A questo punto l’azienda può concretamente dare avvio al tirocinio.

La Questura rilascia, quindi, un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione pari alla durata dello stage indicata nel progetto formativo.

Questo permesso di soggiorno consente l’iscrizione al servizio sanitario nazionale e all’ufficio anagrafico.

A conclusione del tirocinio, l’azienda deve redigere una relazione finale seguendo i format predisposti a livello regionale, da inviare tramite PEC (lavoro@pec.regione.lombardia.it) a Regione Lombardia, mentre il soggetto promotore rilascia attestato di competenza o attestazione del percorso formativo nel rispetto della normativa regionale.

Riportiamo, di seguito, una tabella in cui i diversi casi di stage per stranieri vengono ricondotti a una delle due fattispecie sopra descritte:

Cittadino non UE che si trova in Italia 
Ipotesi A
Cittadino non UE che si trova in altro Paese UE
Ipotesi B
Cittadino non UE che si trova in Paese non UE
Ipotesi B


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