La convenzione


La normativa stabilisce che per attivare uno stage l’azienda ospitante e il soggetto promotore devono obbligatoriamente stipulare una convenzione, cioè un accordo scritto con cui si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, che costituisce parte integrante della convenzione stessa. Senza questa convenzione non è possibile dare inizio ad attività di stage.

La convenzione deve essere firmata dai legali rappresentanti del soggetto promotore e dell’azienda ospitante.

Quando si tratta di una convenzione individuale, relativa a un singolo tirocinio, deve essere sottoscritta, per presa visione, anche dal tirocinante.

Se un soggetto promotore attiva più tirocini con una stessa azienda ospitante, è possibile sottoscrivere una convenzione-quadro unica.

Regione Lombardia ha definito uno standard minimo e inderogabile per la stesura e la stipula di convenzioni, affinchè esse siano in linea con gli Indirizzi regionali.

Pertanto, ogni convenzione deve garantire i seguenti elementi minimi:
  • indicazione della tipologia di convenzione (individuale, se finalizzata ad un singolo tirocinio, collettiva se finalizzata ad una pluralità di tirocini);
  • esplicitazione della/e tipologia/e di tirocinio oggetto della convenzione;
  • anagrafica soggetto promotore (con indicazione della tipologia di appartenenza, sulla base dell’elenco di cui al paragrafo 2.1 Soggetti promotori - D.G.R. del 25 ottobre 2013);
  • anagrafica soggetto ospitante;
  • obblighi del soggetto promotore;
  • obblighi del soggetto ospitante;
  • obblighi e diritti del tirocinante;
  • esplicitazione delle eventuali suddivisioni di compiti e adempimenti fra soggetto promotore e soggetto ospitante in materia di comunicazioni obbligatorie, informazione e formazione in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, indennità di partecipazione e garanzie assicurative;
  • esplicito rinvio al progetto formativo individuale per ogni tirocinio afferente la convenzione;
  • per le convenzioni collettive: durata della convenzione ed eventuali modalità di rinnovo.
Ogni convenzione deve, inoltre, riportare la seguente dicitura:

“Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013”.

Copia della convezione sottoscritta dai soggetti interessati deve essere tenuta agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, una copia deve essere invece consegnata al tirocinante.

Se il tirocinante è minorenne, è obbligatoria un’autorizzazione specifica del rappresentante legale del minore alla partecipazione al tirocinio.

Alla convenzione, che dunque può riguardare più tirocini, è allegato un progetto formativo per ciascuno stage.

IL MANDATO COLLETTIVO PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI NEI GRUPPI SOCIETARI

Attraverso la sottoscrizione di un mandato collettivo con contestuale rilascio di procura generale, i gruppi societari possono conferire ad una società facente parte del gruppo e soggetta all’attività di direzione e coordinamento della società capogruppo, i poteri necessari per consentire una gestione unitaria di tutte le attività volte alla stipula delle convenzioni con gli enti promotori per i tirocini.
Il contratto di mandato collettivo dovrà essere richiamato all’interno della convenzione.

 

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