L'azienda ospitante


L’azienda ospitante è rappresentata dall’organizzazione pubblica o privata, persona fisica o giuridica, che accoglie al suo interno lo stagista e lo accompagna lungo tutto il percorso di tirocinio.

L’azienda ospitante, attraverso la stipula di una convenzione con il soggetto promotore nella quale si formalizza la sua disponibilità a ospitare per un determinato periodo di tempo, un numero di soggetti determinato dalla normativa si impegna a:

  • assicurare che lo stage costituisca per il tirocinante un’esperienza formativa e orientativa, garantendo il supporto e l’assistenza necessari al buon esito del percorso;
  • fare in modo che si realizzi quanto definito dal progetto formativo di stage;
  • applicare anche agli stage la normativa sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
  • nel caso di tirocinio di tipo extracurriculare, comunicare al Centro per l’Impiego competente l’instaurazione di un rapporto di stage con le modalità e nei tempi stabiliti per le assunzioni.
Inoltre, per poter attivare validamente un percorso di stage, i nuovi indirizzi regionali hanno previsto che il soggetto ospitante sia in possesso dei seguenti requisiti:
  • essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • essere in regola con la normativa sui disabili (Legge n. 68/1999 e successive modifiche);
  • non aver effettuato nei 12 mesi precedenti, nell’unità operativa di attivazione dello stage, licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio (fatti salvi quelli per giustificato motivo soggettivo e fatta salva la presenza di specifici accordi sindacali);
  • non avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.

Per una buona riuscita dello stage l’azienda ospitante deve garantire la costante presenza di due figure fondamentali:

L’OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO DEL TIROCINIO

La Legge Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, commi 1180-1185) ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (Centri per l’Impiego). Il termine per inviare la comunicazione scade alle ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro. Secondo la normativa rientrano negli obblighi di comunicazione anche gli stage, ma esclusivamente quelli di tipo extracurriculare.

L’azienda ospitante è perciò tenuta alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione nei casi di:
  • tirocini “formativi e di orientamento” per soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi, inoccupati, disoccupati ovvero occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto;
  • tirocini di “inserimento/reinserimento al lavoro” per inoccupati, disoccupati, lavoratori sospesi o in mobilità ovvero occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto, promossi dai centri per l’impiego e da strutture pubbliche o private operanti nel sostegno alle politiche attive del lavoro;
  • tirocini in favore di soggetti diversamente abili;
  • tirocini estivi di orientamento, per giovani regolarmente iscritti ad un ciclo di studi con fini orientativi e di addestramento pratico, promossi durante le vacanze estive dall’istituzione scolastica o formativa di provenienza dello studente.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione ai Centri per l’Impiego, i tirocini formativi curricolari finalizzati all’acquisizione di crediti formativi.
COSA SIGNIFICA PER L’AZIENDA ESSERE IN REGOLA CON LA NORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO?

Essere in regola per una azienda vuol dire aver condotto la valutazione dei rischi e aver messo in atto tutte le misure di prevenzione e tutela necessarie allo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa.
Il D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) specifica gli obblighi inerenti la formazione, l’informazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione degli ambienti, delle macchine e delle attrezzature, attribuendone responsabilità ai soggetti dell’organizzazione aziendale.

Con riferimento all’inserimento lavorativo del tirocinante in contesti produttivi, l’azienda ospitante è tenuta a garantire la tutela della salute e sicurezza del tirocinante, in quanto questa figura è assimilabile al lavoratore (così come definito dall’art. 2 del Testo Unico).
COSA SIGNIFICA PER L’AZIENDA ESSERE IN REGOLA CON LA NORMATIVA SUI DISABILI?

La legge n. 68 del 12 marzo del 1999 impone ai datori di lavoro di avere alle proprie di pendenze una quota di persone disabili sulla base delle seguenti percentuali:
  • 7% dei lavoratori occupati, se l’azienda occupa più di 50 dipendenti;
  • 2 lavoratori, se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti;
  • un lavoratore, se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti.
Per essere in regola con la normativa per il diritto al lavoro dei disabili, l’azienda può assumere direttamente i lavoratori disabili oppure utilizzare quegli strumenti alternativi che la legge mette a disposizione.

Nello specifico, l’azienda potrà:
  • sottoscrivere una convenzione che dilazioni nel tempo l'inserimento nel proprio organico dei lavoratori disabili (art. 11, legge n. 68/99);
  • sottoscrivere un accordo in base al quale affidare una commessa di lavoro a una cooperativa sociale di tipo B presso la quale viene inserito il lavoratore disabile (art. 14 D. Lgs. 276/03);
  • a fronte di specifiche situazioni aziendali che rendono difficoltoso l'inserimento del lavoratore disabile, chiedere un esonero oneroso dall'effettuare l'assunzione.
Al fine di coprire la quota percentuale di lavoratori disabili, detti strumenti potranno essere utilizzati sia individualmente che congiuntamente.

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